Documento condiviso · versione 1.0

Regolamento per la convivenza tra cavalieri, residenti e altri utenti della strada

Pecetto Torinese · Chieri · Pino Torinese · Cambiano · Trofarello · Moncalieri

Principi e buone pratiche condivise per chi conduce cavalli su strade e sentieri, e per chi li incontra lungo il cammino — automobilisti, ciclisti, residenti, pedoni.

Aggiornato ad agosto 2026 · sottoscrivibile da proprietari, maneggi, associazioni, residenti e amministrazioni comunali

Premessa — perché questo regolamento

Il nostro territorio non è più «a misura di cavallo». Chi possiede o accudisce cavalli non può sempre muoversi solo su ippovie o percorsi dedicati: capita di dover attraversare strade bianche, tratti asfaltati, parchi pubblici, per raggiungere i sentieri o semplicemente per fare una passeggiata in sicurezza. È una realtà che riguarda cavalieri, residenti, automobilisti, ciclisti e pedoni: tutti condividono lo stesso spazio, spesso senza conoscersi né capirsi a vicenda.

Questo regolamento nasce da un principio semplice: la convivenza è possibile, ed è un'occasione, non un problema. I cavalli sono animali belli, curiosi e generalmente amichevoli: piacciono ai bambini, si lasciano avvicinare, possono essere un'occasione di crescita, di educazione al rispetto degli animali e di incontro tra generazioni. Allo stesso tempo, sono animali vivi, sensibili ai rumori improvvisi e ai movimenti bruschi, e la loro gestione in sicurezza richiede attenzione da parte di tutti, non solo di chi li conduce.

Le regole che seguono non sostituiscono il Codice della Strada, che resta pienamente vigente e vincolante per tutti: lo richiamano, lo integrano con buone pratiche condivise e traducono in impegni concreti — reciproci — quello che serve per stare bene insieme su strade, sentieri e spazi pubblici.

Principi di felice convivenza

  • Il cavallo è un utente della strada, non un ostacolo né un privilegio: ha esigenze specifiche di sicurezza che vanno riconosciute.
  • La curiosità verso i cavalli va incoraggiata, non repressa: un incontro ravvicinato, gestito con le giuste modalità, è un'occasione educativa preziosa per bambini e adulti.
  • Il rispetto è reciproco: i cavalieri rispettano la quiete, il decoro e le colture del territorio; residenti e automobilisti rispettano i tempi e la sicurezza di chi conduce un animale.
  • La conoscenza reciproca previene i conflitti: molti incidenti e incomprensioni nascono dal non sapere come comportarsi, non dalla cattiva volontà.
  • La cura del territorio è condivisa tra cavalieri, maneggi, residenti e amministrazioni.
Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che, nei territori dei comuni di Pecetto Torinese, Chieri, Pino Torinese, Cambiano, Trofarello e Moncalieri, conducono cavalli — a sella, alla longhina o a tiro — su strade pubbliche, strade bianche, sentieri, aree verdi e spazi condivisi con altri utenti (automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, residenti).

Ha natura pattizia e volontaria: impegna chi lo sottoscrive ad adottare le pratiche descritte, fermo restando che le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) restano in ogni caso obbligatorie e prevalenti.

Trattandosi di un territorio collinare in cui i confini comunali sono spesso attraversati nel corso di una stessa uscita, il regolamento è pensato per valere in modo omogeneo sui quattro comuni, a prescindere da quale amministrazione sia competente sul singolo tratto di strada.

Art. 2

Riferimenti normativi principali

Per chiarezza, si richiamano i principali articoli del Codice della Strada rilevanti per la circolazione di cavalli e cavalieri:

RiferimentoContenuto essenziale
Art. 115Requisiti per la guida e la conduzione di animali (età minima 14 anni, idoneità psico-fisica)
Art. 143Posizione dei veicoli sulla carreggiata — obbligo di marciare sul margine destro
Art. 145Precedenza
Art. 148Sorpasso — anche di animali, con distanza e cautela adeguate
Art. 149Distanza di sicurezza tra veicoli
Art. 182Circolazione dei velocipedi (ai ciclisti è vietato condurre animali durante la marcia)
Art. 183Circolazione dei veicoli a trazione animale
Art. 184Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi — obbligo di conducente, controllo costante, segnalazione luminosa in ore notturne
Art. 189, c. 9-bisObbligo di fermarsi e soccorrere in caso di incidente con danno ad animali
Art. 190Comportamento dei pedoni

L'art. 184 prevede che chi conduce animali isolati o in piccoli gruppi mantenga il controllo costante e circoli in modo da non creare intralcio; l'obbligo di conducente non si applica quando la strada attraversa una zona di pascolo segnalata. L'art. 189, comma 9-bis, impone a chiunque provochi un incidente con danno ad animali di fermarsi e attivarsi per il soccorso.

Art. 3

Impegni dei cavalieri e dei proprietari di cavalli

Chi conduce un cavallo su strade e spazi condivisi si impegna a:

  • Procedere sul margine destro della carreggiata, in fila indipendentemente dal numero di cavalli, come previsto dal Codice della Strada.
  • Mantenere un'andatura adeguata al contesto: passo o trotto controllato nei centri abitati, nei pressi di abitazioni, parchi, aree gioco e ovunque siano presenti pedoni; evitare il galoppo in zone frequentate da persone, bambini o altri animali.
  • Avere sempre il controllo dell'animale ed essere in grado di fermarlo o farlo scartare in sicurezza in presenza di imprevisti (rumori, veicoli, cani liberi).
  • Indossare, e far indossare al cavallo se possibile, elementi ad alta visibilità (gilet, fasce catarifrangenti) soprattutto nelle ore di scarsa luminosità, ed esporre un dispositivo luminoso nelle ore notturne come previsto dall'art. 184.
  • Segnalare per tempo la propria presenza ad automobilisti e ciclisti che sopraggiungono da tergo, con un cenno della mano, per favorire un sorpasso prudente.
  • Educare — con pazienza — residenti e passanti curiosi: spiegare come avvicinarsi, invitare a muoversi con calma e a non correre incontro al cavallo, specialmente con i bambini.
  • Portare sempre con sé l'equipaggiamento minimo per la gestione delle deiezioni (guanti monouso e sacchetto) e gestirle secondo i criteri dell'Art. 4.
  • Non attraversare né sostare su terreni coltivati, prati destinati a sfalcio o fienagione, seminativi e coltivazioni private, restando su strade, strade bianche e sentieri già riconosciuti come percorribili dall'uso comune (ed eventualmente sulla mappa condivisa, se disponibile — art. 8); richiudere sempre i cancelli attraversati.
  • Contribuire, nei limiti del possibile, alla manutenzione dei sentieri utilizzati (sfalcio, rimozione di rami e ostacoli, segnalazione di frane o danni all'amministrazione competente).
  • Nel caso di gruppi numerosi, ripartirsi in piccoli plotoni distanziati, per non occupare a lungo la carreggiata e facilitare il transito degli altri utenti.
Art. 4

Gestione delle deiezioni equine

Le deiezioni del cavallo sono composte quasi interamente da fibra vegetale digerita: a differenza di quelle di altri animali domestici, si disgregano e si riassorbono nel terreno in tempi rapidi, e non comportano rischi igienico-sanitari paragonabili. Il problema pratico non è quindi igienico, ma di decoro negli spazi condivisi e, soprattutto, di sicurezza: su fondo asfaltato una deiezione fresca può risultare scivolosa, in particolare per le due ruote.

Proprio per questo la regola non può essere «rimuovere sempre e comunque»: fermare un cavallo in un punto pericoloso per raccogliere una deiezione può creare un rischio maggiore di quello che si vuole evitare, sia per il cavaliere sia per chi transita in quel momento. Il criterio guida è: ridurre l'impatto quando è possibile farlo in sicurezza, senza trasformare un gesto di responsabilità, in un pericolo.

Equipaggiamento minimo

  • Ogni cavaliere porta sempre con sé, in tasca o nella sacca da sella, un paio di guanti monouso e un sacchetto: è sufficiente per spostare a mano una deiezione fuori dal passaggio o per raccoglierla, senza bisogno di attrezzi ingombranti.

Strade a traffico sostenuto o veloce

Qui la priorità è non creare un punto di pericolo. Non è richiesto fermarsi se la sosta non può avvenire in sicurezza. In ordine di preferenza:

  • Se il gruppo comprende una persona a piedi, è questa a occuparsi di spostare la deiezione al margine della carreggiata appena può farlo in sicurezza.
  • Se il gruppo è formato da più cavalieri, ci si ferma nel primo punto sicuro per legare i cavalli e si torna indietro a piedi a spostare la deiezione fuori dalla traiettoria di marcia.
  • Se il cavaliere è solo e non c'è alcun punto in cui fermarsi in sicurezza, si prosegue: è una scelta di sicurezza che il presente regolamento riconosce come legittima. Il cavaliere è responsabile di questa scelta e deve essere in grado di giustificare la sua decisione. Il cavaliere è responsabile, una volta messi in sicurezza sè ed il cavallo, di tornare nel ponto interessato per rimuovere la deiezione.

Strade a bassa velocità (passo d'uomo) o residenziali

Su questi tratti, dove fermarsi comporta un rischio limitato, la rimozione da parte del cavaliere è un obbligo.

Strade bianche

È sufficiente spostare la deiezione ai margini della carreggiata, fuori dal passaggio di pedoni e ciclisti.

Sentieri di terra o erba

Nessun obbligo di rimozione: l'assorbimento naturale è rapido e l'impatto su questo tipo di fondo è trascurabile.

Parchi pubblici e aree ad alta frequentazione

Qui il decoro e la presenza costante di bambini e passeggini richiedono la rimozione completa.

Situazioni di difficoltà

Se il cavaliere si trova in una condizione che non gli consente di applicare quanto sopra, si comporta secondo buon senso e — se la situazione si ripete — ne parla apertamente con la comunità invece di lasciare che diventi un motivo di conflitto.

Art. 5

Impegni di automobilisti e motociclisti

Chi si trova alla guida di un veicolo a motore in prossimità di un cavallo si impegna a:

  • Rallentare sensibilmente e mantenere un'andatura moderata, riducendo la velocità ben prima di raggiungere il cavallo.
  • Non suonare il clacson, non accelerare bruscamente né «sgommare» in prossimità dell'animale.
  • Attendere, quando la carreggiata è stretta o senza banchina, che il cavaliere segnali il momento più sicuro per sorpassare.
  • Dare precedenza al cavallo quando quest'ultimo si trova già impegnato nell'attraversamento o in un tratto stretto.
  • In caso di incidente che provochi danno all'animale, fermarsi e attivarsi per il soccorso, come previsto dall'art. 189, comma 9-bis del Codice della Strada.
Art. 6

Impegni dei ciclisti

  • Segnalare la propria presenza con anticipo (voce o campanello) prima di avvicinarsi al cavallo da tergo.
  • Rallentare e sorpassare a bassa velocità, mantenendo distanza laterale, senza sorpassi improvvisi o silenziosi.
  • Su strade bianche e sentieri stretti, dare la precedenza al cavallo qualora l'incrocio non sia agevole per entrambi in sicurezza.
Art. 7

Impegni di residenti e pedoni

  • Evitare rumori improvvisi (petardi, clacson, urla, oggetti lanciati) al passaggio di un cavallo.
  • Non correre incontro all'animale, non avvicinarsi da dietro e non toccarlo senza aver prima chiesto e ottenuto il permesso del cavaliere.
  • Accompagnare i bambini che desiderano avvicinarsi, seguendo le indicazioni del cavaliere su come muoversi con calma.
  • Tenere i cani al guinzaglio nei tratti in cui è segnalato il passaggio di cavalli.
  • Segnalare al cavaliere, con garbo, eventuali situazioni di disagio, privilegiando il dialogo diretto rispetto alla segnalazione formale.
Art. 8

Mappatura dei sentieri — un progetto possibile

Il presente regolamento è applicabile e comprensibile in ogni sua parte a prescindere dall'esistenza di una mappa: le regole di comportamento (Artt. 3-7) valgono sempre, sulla base del buon senso e dell'uso comune dei luoghi.

Se e quando il progetto verrà avviato, potrà utilmente distinguere sentieri dedicati, strade bianche di uso consolidato, aree da evitare e punti critici su cui richiedere segnaletica dedicata.

Una mappa, quando esiste, aiuta i nuovi cavalieri e i residenti a orientarsi più rapidamente. Ma la sua assenza non è un ostacolo: nel frattempo, i percorsi restano quelli riconosciuti dall'uso comune.

Art. 9

Rapporto con il Codice della Strada e gestione dei conflitti

Il presente regolamento non sostituisce né deroga alle norme del Codice della Strada. Ha invece l'obiettivo di prevenire i conflitti attraverso la conoscenza reciproca e buone pratiche condivise.

In caso di difficoltà o incomprensioni ricorrenti, i soggetti aderenti si impegnano a privilegiare il confronto diretto e, se necessario, a portare la questione a un tavolo di incontro periodico tra cavalieri, maneggi, rappresentanti dei residenti e le amministrazioni comunali di Pecetto Torinese, Chieri, Pino Torinese, Cambiano, Trofarello e Moncalieri.

Art. 10

Adesione e sottoscrizione

Il presente regolamento è un accordo volontario e condiviso, aperto all'adesione di:

  • Proprietari privati di cavalli.
  • Centri ippici e maneggi del territorio.
  • Associazioni equestri, sportive e di categoria.
  • Cittadini e residenti che desiderano condividerne i principi.
  • Le amministrazioni comunali di Pecetto Torinese, Chieri, Pino Torinese, Cambiano, Trofarello e Moncalieri.

L'adesione avviene tramite sottoscrizione digitale del presente documento, che potrà essere rivisto e aggiornato periodicamente sulla base dell'esperienza condivisa.

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